A seguito dell’esito dell’assemblea straordinaria del 4 dicembre 2023, è entrato in vigore il nuovo statuto (in vigore dal dicembre 2023).
Di seguito si possono scaricare in formato pdf:
- l’attuale statuto, in vigore da dicembre 2023: link
- Il precedente statuto, in vigore dal 2012 al 2023: link.
Statuto
(in vigore da dicembre 2023)
COSTITUZIONE, SCOPI, ATTIVITÀ
Articolo 1
E’ costituita ed organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell’art. 35 e seguenti del D.lgs 3 Luglio 2017 n.117, con sede operativa e legale in Pisa, presso il Dipartimento di Matematica in Largo Bruno Pontecorvo n. 5, quale Ente del Terzo Settore, un’Associazione denominata “Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica (AIRDM) – APS”.
A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
L’Associazione ha vocazione scientifica, culturale ed educativa, è caratterizzata dall’attività volontaria dei Soci, è apolitica, aconfessionale e senza scopi di lucro.
Articolo 2
L’Associazione si propone di riunire persone e organizzazioni interessate alla ricerca in didattica della matematica, e, allo scopo di migliorare l’insegnamento e l’apprendimento della matematica, intende promuovere, stimolare e incentivare, in tutte le forme:
– la ricerca e gli studi in didattica della matematica;
– la diffusione dei risultati delle ricerche in didattica della matematica.
In particolare, l’Associazione si prende cura di organizzare periodicamente un Seminario Nazionale di Ricerca in Didattica della Matematica.
L’Associazione potrà inoltre:
– Svolgere anche attività diverse purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore;
– Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell’attività dell’Associazione stessa, purché questi enti non abbiano fini di lucro.
Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai volontari possono essere rimborsate, nei limiti del bilancio, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata.
SOCI
Articolo 3
Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che abbiano compiuto 18 (diciotto) anni di età, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, e che siano stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, ed inoltre approvino e rispettino lo statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere degli organi dell’Associazione e apportano il loro contributo, gratuito e spontaneo, nei modi più diversi.
Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro nazionali o internazionali. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
La domanda di adesione potrà essere esaminata solo su presentazione di almeno tre soci aventi diritto di voto nell’Assemblea e sulla sua accettazione sarà chiamato a deliberare il Consiglio Direttivo.
Ogni socio può presentare al massimo 2 (due) nuovi soci all’anno.
Articolo 4
Il Socio ha il diritto-dovere di partecipare, nei limiti delle proprie possibilità, alle attività promosse dall’Associazione e ha il dovere di pagare la quota annuale.
Le quote associative sono fissate dal Consiglio Direttivo che indicherà annualmente la quota per i Soci Ordinari, la quota per i Soci Collettivi e la quota occorrente per acquisire la qualifica di Socio (Ordinario o Collettivo) Sostenitore. La qualifica di Socio Sostenitore non ha effetti sul funzionamento dell’Associazione.
La qualifica di Socio si perde per dimissioni scritte, per decesso, per esclusione da parte del Consiglio Direttivo, qualora il comportamento del Socio sia ritenuto incompatibile con gli scopi dell’Associazione.
Il Socio interessato può adire il giudizio del Collegio dei Probiviri avverso il procedimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.
I Soci morosi per due anni saranno considerati dimissionari.
Le dimissioni, qualunque ne sia la motivazione, non fanno decadere il diritto dell’Associazione ad esigere quote non versate.
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Articolo 5
Sono organi della Associazione:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il collegio dei Probiviri;
– il revisore legale quando nominato.
Le cariche sociali sono ricoperte da Soci Ordinari, sono elettive, gratuite ed hanno durata triennale.
Qualora il patrimonio superi i limiti indicati dall’art. 30 del D.Lgs 117/2017, l’Assemblea dovrà nominare l’Organo di Controllo.
ASSEMBLEA
Articolo 6
L’Assemblea è formata da tutti i Soci. Ciascun Socio può farsi rappresentare per delega scritta solo da un altro socio; un Socio non può rappresentare per delega scritta più di due Soci. E’ compito del Presidente certificare la correttezza delle deleghe ricevute per le assemblee.
L’Assemblea è convocata dal Presidente per via ordinaria una volta all’anno, di norma in coincidenza con il Seminario Nazionale, per stabilire gli orientamenti, le attività dell’Associazione, per approvare i bilanci consuntivo e di previsione.
L’Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente anche a seguito di richiesta motivata presentata dalla maggioranza dei Consiglieri, oppure da un terzo dei Soci.
La convocazione dell’Assemblea deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione della data, ora e luogo della riunione.
L’Assemblea, è convocata almeno 8 (otto) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo email, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione a tutti i Soci.
La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata per delega, la maggioranza dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Le assemblee potranno avvenire sia in presenza, che a distanza, che in modalità mista.
È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all’ordine del giorno.
Il diritto di voto è riservato ai soci che sono iscritti all’associazione da almeno tre mesi e che non siano in mora per il versamento della quota.
Si riterrano preferibili le elezioni e le deliberazioni dell’assemblea straordinaria realizzate in presenza; l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica sarà consentita soltanto nel caso di situazioni di grave impedimento come calamità naturali o pandemie.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
In sede ordinaria:
– discute ed approva il bilancio;
– approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
– definisce il programma generale annuale di attività;
– procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti, secondo le modalità di cui all’art. 19;
– procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo, e del Revisore dei Conti, determinandone previamente il numero dei componenti;
– nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
– delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all’art. 8;
– delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
– discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
– delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti.
In sede straordinaria:
a) delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
b) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
c) delibera su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
d) delibera su eventuale adozione di Regolamenti e loro modifiche.
L’assemblea straordinaria delibera validamente quando siano presenti almeno 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti, fatto salvo quanto previsto diversamente dal presente statuto.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 7
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero variabile di Consiglieri, a scelta dell’assemblea, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri.
Può candidarsi al ruolo di membro del Consiglio Direttivo chi risulta iscritto all’AIRDM da almeno 3 (tre) anni.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere alla normale gestione dell’Associazione e di assumere, nell’ambito delle indicazioni dell’Assemblea, tutte le iniziative che favoriscano il conseguimento degli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
– eleggere fra i Consiglieri il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
– stabilire la sede e la data dell’Assemblea ordinaria;
– predisporre e presentare all’Assemblea ordinaria il bilancio annuale consuntivo e preventivo e la relazione annuale sull’attività;
– nominare il Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale, secondo le modalità di cui all’articolo 11;
– esaminare eventuali proposte dei Soci;
– esaminare le domande di associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri, tra cui il Presidente o il Vice-Presidente. Per la trattazione di specifici punti all’ordine del giorno, il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo persone ad esso estranee. Il Presidente, al momento della convocazione, avrà cura di informare il Consiglio dell’invito.
Le persone estranee non hanno diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo sostituisce, sulla base della graduatoria delle elezioni, il Consigliere che, senza gravi e documentati motivi, sia mancato a tre riunioni consecutive oppure che abbia lasciato l’incarico per dimissioni o morte. In caso di esaurimento della graduatoria delle elezioni, il Presidente indice elezioni suppletive.
I Consiglieri supplenti, nominati sulla base della graduatoria o eletti con elezioni suppletive, restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio.
PRESIDENTE
Articolo 8
Il Presidente dell’Associazione:
– ha la rappresentanza legale dell’Associazione; rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti nei rapporti con enti e persone;
– vigila sull’osservanza dello Statuto;
– convoca il Consiglio Direttivo anche a seguito della richiesta da parte della maggioranza dei Consiglieri, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni;
– presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
– prepara, avvalendosi dell’opera del Segretario, le relazioni annuali delle attività svolte e da svolgere, da presentare all’Assemblea ordinaria;
– indice le elezioni delle cariche previste dallo statuto, ordinarie, ogni tre anni, e suppletive nei casi previsti dallo statuto.
Può candidarsi al ruolo di Presidente chi risulta iscritto all’AIRDM da almeno 5 (cinque) anni.
VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE
Articolo 9
Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente stesso. Se si rende vacante la Presidenza, il Vice-Presidente assume la carica di Presidente fino alla successiva Assemblea dei Soci. In tale occasione sarà eletto un Presidente che resterà in carica fino al termine del mandato del Consiglio.
Il Tesoriere collabora con il Presidente e il Consiglio alla gestione amministrativa, alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo secondo gli indirizzi decisi dal Consiglio, tiene le scritture contabili ed è responsabile della custodia del patrimonio dell’Associazione e del libro Soci.
Il Segretario redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, collabora con il Presidente nei rapporti con Soci, persone, enti e Istituzioni.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 10
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci che non abbiano altre cariche sociali e viene nominato secondo quanto previsto dal successivo art. 12.
Il Collegio esamina e compone le controversie che dovessero insorgere tra Soci e organi e tra organi dell’Associazione e funge anche da organo di appello avverso le decisioni del Consiglio Direttivo.
Il Collegio, sentite le parti interessate, deve emettere la propria decisione entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
Le decisioni sono inappellabili.
Il membro del Collegio che lascia l’incarico è sostituito in base alla graduatoria elettorale. Qualora la graduatoria sia esaurita, il Presidente dell’Associazione indice elezioni suppletive. Il membro supplente resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio.
COMITATO ORGANIZZATORE DEL SEMINARIO NAZIONALE
Articolo 11
Il Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale (COSN), in linea con le direttive dell’Assemblea Generale, si occupa dell’organizzazione scientifica e logistica del Seminario Nazionale di Ricerca in Didattica della Matematica.
Il Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo; è composto da tre Soci, di cui almeno uno membro del Consiglio. I membri del Comitato restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio provvede a sostituire i membri del Comitato dimissionari.
REVISORE DEI CONTI
Articolo 12
Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’art. 30 del D.Lgs 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del Cod.civ., durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art.31, c.1, del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art.31 del D.Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria, patrimoniale, contabile e amministrativa e presenta una relazione all’Assemblea dei Soci contestualmente alla discussione dei bilanci.
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE
Articolo 13
Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dei Soci tra gli associati stessi. Le cariche durano tre anni, tranne i casi di elezioni suppletive o di subentro sulla base della graduatoria elettorale. Il Presidente e i Consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
Le candidature a Presidente e a Consigliere devono essere comunicate al Segretario fino a tre ore prima dell’ora stabilita come inizio dell’Assemblea. Il Segretario, raccolte tutte le candidature, provvede immediatamente a comunicarle all’Assemblea. Qualora il numero delle candidature sia minore del numero delle cariche da eleggere, è possibile presentare le candidature fino all’inizio delle operazioni elettorali.
Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente di seggio e due scrutatori responsabili delle operazioni di spoglio e di scrutinio delle schede.
La votazione per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo è effettuata su scheda unica recante l’indicazione delle cariche (Presidente e Consiglieri) da eleggersi; ciascun Socio potrà esprimere una preferenza per la carica di Presidente e un numero di preferenze per la carica di membro del Consiglio non superiore alla metà dei Consiglieri da eleggere, nel caso di numero pari dei Consiglieri da eleggere, e non superiore alla metà più uno nel caso di numero dispari dei Consiglieri da eleggere. Non è possibile esprimere la stessa preferenza per cariche diverse, pena la nullità del voto.
Nel caso di parità di voti fra due Soci proposti per la stessa carica, viene eletto il più anziano per appartenenza all’Associazione; in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane d’età.
La votazione avviene anche se il numero dei candidati corrisponde al numero degli eligendi.
ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEL REVISORE DEI CONTI
Articolo 14
I membri del Collegio dei Probiviri e il Revisore dei Conti sono eletti dall’Assemblea dei Soci una volta conclusa l’elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente.
Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente di seggio e due scrutatori responsabili delle operazioni di spoglio e di scrutinio delle schede.
I membri del Collegio sono eletti tra i Soci che non ricoprono altre cariche sociali.
Il Revisore dei Conti, quando non nominato il Revisore Legale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 117/2017, può essere un Socio che non ricopra cariche sociali o un esterno all’Associazione.
I membri del Collegio e il Revisore dei Conti durano in carica tre anni, tranne i casi di elezioni suppletive o di subentro sulla base della graduatoria elettorale, e non possono essereeletti per più di due mandati consecutivi.
La votazione per l’elezione del Collegio e del Revisore dei Conti è effettuata su scheda unica recante l’indicazione delle cariche (membri del Collegio e Revisore dei Conti) da eleggersi; ciascun Socio potrà esprimere tre preferenze per il Collegio e una per il Revisore dei Conti. Non è possibile esprimere la stessa preferenza per cariche diverse, pena la nullità del voto.
Nel caso di parità di voti fra due Soci proposti per il Collegio, viene eletto il più anziano per appartenenza all’Associazione; in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano d’età.
Nel caso di parità di voti fra i candidati per l’elezione del Revisore dei Conti, viene eletto il più anziano d’età.
PATRIMONIO
Articolo 15
Il patrimonio sociale è costituito dal patrimonio mobiliare o immobiliare dell’Associazione e si incrementa con i versamenti delle quote sociali, con oblazioni di Soci e privati, sovvenzioni, donazioni, sponsorizzazioni, contributi ed introiti che, a qualsiasi titolo, pervengano da Enti pubblici o soggetti privati.
L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste, e di quelle ad esse direttamente connesse.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio consutivo e preventivo che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione e dalla relazione di amissione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Nei casi previsti dalla normativa in vigore il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
MODIFICHE DI STATUTO E REGOLAMENTI
Articolo 16
Le modifiche del presente Statuto devono essere discusse in Assemblea straordinaria, che delibera con le maggioranze previste dall’articolo 6.
L’Associazione può dotarsi di un Regolamento. Il Regolamento e ogni sua modifica devono essere discussi in Assemblea straordinaria, che delibera con le maggioranze previste dall’articolo 6.
SCIOGLIMENTO
Articolo 17
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto oppure avviene automaticamente dopo due anni di inattività.
L’Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento dovrà contestualmente devolvere il patrimonio ad altra associazione non avente fini di lucro e con finalità analoghe all’Associazione o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
RINVII
Articolo 18
Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Firmato:
GIOVANNINA ALBANO.
Sergio Marcone Notaio sigillo
Napoli, li 13 dicembre 2023